AVVISO - EMERGENZA COVID 19 ULTERIORI DIPSOSIZIONI Stampa
Scritto da SINDACO   
Domenica 19 Aprile 2020 15:15

IL SINDACO

Vista la nuova Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana — Misure Urgenti in Materia di Prevenzione Sanitaria

RENDE NOTO CHE

I

Ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente it modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonchè al proprio Comune di residenza o domicilio;
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare piu volte al giorno i locali dell'abitazione.
I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.
I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

II

I soggetti dei quali sia stata accertata la positivita al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposit "elenc unico giornaliero" alle Prefetture competentiper territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge 5/2009.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positivita del contagio.
Essi sono sottoposti at tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.
Sono esclusi degli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

III

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delta Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola.

IV

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Aprile 2020 15:19