Lunedì, 14 Ott 2024
 
 
Regolamento IMU PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Mercoledì 02 Gennaio 2013 00:00

Regolamento IMUCon atto del Consiglio comunale n° 14 del 30 giugno 2014 è stato approvato  il nuovo regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale (IUC) di questo Comune che è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Con gli articoli dal 5 al 19 è stata disciplinata la compente IMU (Imposta Municipale Propria) della IUC. 

  Leggi e scarica il regolamentoAdobe PDF Icon

 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 

INDICE

Art. 5 - Oggetto del titolo

Art. 6 - Presupposto del tributo

Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

Art. 8 - Soggetti passivi

Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati

Art. 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 11 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Art. 12 - Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

Art. 13 - Aliquote e detrazioni

Art. 14 - Detrazione per l'abitazione principale

Art. 15 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale

Art. 16 - Esenzioni

Art. 17 - Quota statale del tributo

Art. 18 - Versamenti

Art. 19 - Dichiarazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5 - Oggetto del titolo

  1. Il presente titolo disciplina l¢applicazione nel Comune di Vallelunga Pratameno dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n° 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14.03.2011, n° 23, dall’art. 4 del D.L. 2.03.2012, n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012, n° 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n° 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27.12.2013, n° 147.
  2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n°446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6.12.2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n° 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14.03.2011, n°23.
  3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
sort0 Torna su

Articolo 6 - Presupposto del tributo

  1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01.01.2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
  2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01.01.2014, non si applica altresì:
    • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.06.2008 del Ministro delle infrastrutture;
    • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità  immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19.05.2000, n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
  4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
  5. Nel caso di fabbricati non iscritti in Catasto, ovvero che siano iscritti in Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso in catasto, ed a versare la relativa imposta.
  6. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

sort0 Torna su

Articolo 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

  1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n° 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n° 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
  2. Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n° 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n° 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n° 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n° 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: Coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
  4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6.12.2011, n°201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare ovvero più unità immobiliari purché unite di fatto, la cui evidenza sia rilevabile da apposita visura catastale e venga dimostrata l’impossibilità di iscrizione in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e, comunque, ubicate nel medesimo foglio catastale dell’abitazione principale.
  5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
sort0 Torna su

Articolo 8 - Soggetti passivi

  1. In base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell’imposta:
    • il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
    • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
    • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
    • il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
    • il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
sort0 Torna su

Articolo 9 - Base imponibile dei fabbricati

  1. Fabbricati iscritti in Catasto 
    1. Ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1ogennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n° 662, i seguenti moltiplicatori: 
      • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
      • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
      • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
      • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
      • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
      • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
    2. In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione dell’imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese. 
    3. Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall’Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente. 
  2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto 
    1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 
    2. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all’Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili. 
    3. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.fa, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
sort0 Torna su

Articolo 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili

  1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  2. Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
  3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall’Osservatorio immobiliare dell’Ufficio del territorio.
  4. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune
  5. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un’area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell’imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all’atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L’eventuale variazione catastale a seguito della quale l’area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell’imposta versata su tale area.
  6. Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un’area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell’immobile a cui l’area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.
  7. Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l’area edificabile deve considerarsi imponibile per l’intera capacità edificatoria espressa.
  8. Ai sensi dell’art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell’obbligo impositivo.
  9. La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. 212/2000.
  10. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n° 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato. 

 sort0 Torna su

Articolo 11 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

  1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento:
    1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n° 42;
    2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 
  2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Autorità sanitaria locale. 
  3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche: 
    • strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 
    • strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
    • edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; 
    • mancanza delle scale di accesso. 
  4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico, idrico o sanitario. 
  5. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. 
  6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 
  7. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione

 

sort0 Torna su

Articolo 12 - Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

  1. 1.Ai fini dell’IMU, gli immobili strumentali all’attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall’art. 9, comma 3/bis della L. 133/1994, come modificato in particolare dall’art. 42/bis della L. 222/2007.
  2. 2.A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell’art. 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica.
  3. 3.Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un volume d’affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Articolo 13 - Aliquote e detrazioni

  1. 1.Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n° 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24.12.2012, n° 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
  2. 2.Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n° 296.
  3. 3.La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28.09.1998, n° 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6.12.2011, n° 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sitoIn caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.
sort0 Torna su

Articolo 14 - Detrazione per l'abitazione principale

  1. Abitazione principale
    1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare ovvero più unità immobiliari purché unite di fatto, la cui evidenza sia rilevabile da apposita visura catastale e venga dimostrata l’impossibilità di iscrizione in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
    2. L’imposta municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9 fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 15, comma 1.
    3. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di possesso.
    4. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall’organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.
    5. La detrazione di cui alla precedente lettera c) si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24.07.1977, n° 616. Per tali fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6.12.2011, n° 201.
  2. Pertinenze dell’abitazione principale
    1. L’aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo e, comunque, ubicate nel medesimo foglio catastale dell’abitazione principale.
    2. L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale e della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
    3. Pur a fronte dell’estensione del trattamento agevolato, l’abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
    4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all’applicazione dell’aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale.
    5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all’abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata. 
sort0 Torna su

Articolo 15 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale

  1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013 ovvero ai fini dell’applicazione della aliquota agevolata:
    • è esente dall’imposta l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
    • a decorrere dal 1° gennaio 2015 è esente dall’imposta una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso e che il proprietario dell’unità immobiliare sia già pensionato nel paese di residenza. Dall’esenzione sono escluse le pertinenze che scontano, invece, l’aliquota ordinaria; 
    • le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in  comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale con la fruizione dell’aliquota agevolata anche in caso di più unità immobiliari concesse con lo stesso scopo. Per dette unità immobiliari sono escluse le detrazioni di cui al precedente art. 14; 
  2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione delle esenzioni e delle agevolazioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa. 
  3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione ovvero l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
sort0 Torna su

Articolo 16 - Esenzioni

  1. Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 
    • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
    • i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; 
    • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5/bis D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modificazioni; 
    • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; 
    • i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n° 810; 
    • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
    • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n° 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore; i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n° 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n° 9. 
  2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
  3. Sono altresì esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T.
  4. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
  5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione esiano in ogni caso locati. 
  6. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.
sort0 Torna su

Articolo 17 - Quota statale del tributo

  1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24.12.2012, n° 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6.12.2011, n° 201.
  2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
  3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
  4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

sort0 Torna su

Articolo 18 - Versamenti

 

  1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
  2. Il versamento dell’imposta dovuta alè effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23.11.2012.
  3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti adottati e pubblicati sul sito informatico del MEF così come previsto dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
  4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2014.
  5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
  6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari oinferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
  7. L’IMU si considera regolarmente versata anche se i pagamenti vengono effettuati da un contitolare per conto degli altri, purché venga data comunicazione all’ente impositore. 

sort0 Torna su

Articolo 19 - Dichiarazione

  1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all’art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.
  2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
  3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
  4. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n° 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.
  5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
  6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.
  7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’imposta municipale propria.
  8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
  9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell’imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell’approvazione dell’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall’allora vigente regolamento, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. 
  10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell’imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell’importo massimo previsto dalla stessa disposizione. 
  11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
sort0 Torna su

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Settembre 2014 17:42