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IUC - COMPONENTE IMU PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Giovedì 23 Maggio 2013 10:16

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 

Con D.L. 21.05.2013, n° 54, convertito con modificazioni dalla Legge 18.07.2013, n° 85, e con successivo D.L. 30.11.2013 n° 133, entrato in vigore il 30.11.2013, è stato soppresso a partire dall'anno 2013 il versamento dell'Imposta Muncipale Propria (IMU) per le seguenti categorie di immobili:

  1. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n° 616;
  3. Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile.

CHI DEVE PAGARE L'IMU

  1. il proprietario di immobili e di aree edificabili
  2. ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi. Riguardo al diritto di abitazione si precisa che è tale, per esempio, quello del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune, ai sensi dell'art.540 del codice civile. E' anche diritto di abitazione, ai soli fini IMU, quello del coniuge separato assegnatario della ex casa coniugale.
  3. il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
  4. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto  

QUALI SONO GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

  1. i fabbricati (comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze).
  2. i fabbricati rurali.
  3. i fabbricati rurali ad uso strumentale.
  4. le aree fabbricabili.
  5. i terreni agricoli.

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

COSA SONO LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Possono essere esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

QUALI SONO LE SCADENZE

Le scadenze per il pagamento dell'IMU sono:

16 giugno per il pagamento dell'acconto (50% dell'importo dovuto per l'intero anno)

16 dicembre per il pagamento del saldo (50% dell'importo dovuto per l'intero anno)

RAVVEDIMENTO OPEROSO


Si ricorda, infine che, chi per vari motivi non può provvedre entro le scadenze al pagamento dell'IMU, può ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso versando l'mposta come segue:

  1. Entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Ravvedimento sprint);
  2. Tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza con una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Ravvedimento breve);
  3. Tra il 31° giorno ed il 90° giorno dalla scadenza con una sanzione fissa del 3,33% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Ravvedimento medio);
  4. Dopo il 30° giorno di ritardo ma, comunque, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Ravvedimento lungo).


Ultimo aggiornamento Martedì 12 Gennaio 2016 13:32