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Definizione agevolata tributi PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Mercoledì 22 Agosto 2012 14:00

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 15 giugno 2012 (divenuta esecutiva il 1° agosto 2012), è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi.

Con successivo atto n° 36 del 28.12.2013 il termine per la definizione agevolata è stato fissato al 31 dicembre 2014

Grazie a tale regolamento sarà possibile definire con procedura agevolata, tutte le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2012 e per tutte le annualità pregresse non ancora prescritte relative a:

  1. Omessa denuncia o dichiarazione;
  2. Infedele o inesatta denuncia o dichiarazione;
  3. Omessi totali o parziali versamenti.

Sarà possibile accedere alla definizione agevolata anche per coloro i quali hanno ricevuto provvedimenti di accertamento (anche divenuti definitivi per omessa impugnazione), cartelle esattoriali (iscrizioni a ruolo coattivo) e ingiunzioni di pagamento (anche se depositate presso l'ufficio degli ufficiali giudiziari).

La definizione agevolata sarà attivabile per le violazioni riguardanti i seguenti tributi:

  1. I.C.I. (Comprese le aree edificabili);
  2. I.C.P. (Imposta comunale sulla pubblicità);
  3. Diritti sulle pubbliche affissioni;
  4. T.A.R.S.U. (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani);
  5. C.O.S.A.P. (Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Le misure agevolative previste dal regolamento consistono nell'obbligo del pagamento totale del tributo, del diritto o dell'imposta evasa, senza l'addebito di interessi e con la sola sanzione della maggiorazione del 5% (cinque per cento) dell'importo evaso.
 
Per accedere alla definizione agevolata dei sopra dettagliati tributi comunali è necessario presentare apposita istanza redatta utilizzando il modello espressamente previsto per ciascun tributo.
 
 
 
 



Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Giugno 2014 13:48